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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.2. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
36.2.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: «competenze connesse alla gestione» il testo è sostituito dal seguente: «l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore»;
   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113- bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9»;
   c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies».
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione».