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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.19. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
36.19.

  Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma «10», con il seguente:
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità.».