Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.