stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.3. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
35.3.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
  1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.