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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.1. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
34.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
  3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.