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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.20. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
3.20.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE.