Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.