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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.3. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
21.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».