Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nella rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale».