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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.04. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nella rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale».