Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini e operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)
1. Al comma 1 articolo 336, del Codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» aggiungere le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
2. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e secondo livello, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è istituito un presidio fisso di polizia, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui composizione è affidata al territorialmente competente comitato per l'ordine e la sicurezza.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è altresì prevista, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il parere della Conferenza delle regioni, la ricollocazione in ambienti protetti e con adeguati dispositivi di sicurezza dei presìdi ambulatoriali di guardia medica.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.