Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: ”, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.