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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.013. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
21.013.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa.
  Art. 612-quater. – (Costrizione all'occultamento del volto di persona minorenne). – Se i fatti di cui all'articolo 612-ter sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è aumentata della metà.
  La pena è aumentata se il minore non ha compiuto gli anni quattordici ovvero se il minore non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza».