Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari)
«1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:
11-septies. L'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».