Al comma 1, capoverso comma 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: da 2.000 a 7.000 euro aggiungere le seguenti: e la misura dell'allontanamento – ai sensi degli articoli 9 e 10, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso.