Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.1.
1. Al fine di garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 581, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre la circostanza aggravante prevista nell'articolo 61, comma 1, numero 11-sexies)»;
2) all'articolo 582, comma 2, dopo le parole: negli articoli , sono aggiunte le seguenti parole: 61, comma 1, numero 11-sexies),.