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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.08. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
16.08.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

  2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
  3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».