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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.06. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
16.06.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».