Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere la lettera a-bis);
lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi«;
lettera c), capoverso «9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;
lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.