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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.46. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.46.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del Ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura».