All'articolo 12, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».