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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.11. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.11.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai servizi di accoglienza prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i richiedenti di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.  142 o i richiedenti in situazioni di disagio segnalati da enti di tutela o progetti di accoglienza territoriali, i nuclei famigliari di richiedenti protezione con minori, i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.  25, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettere d-bis e d-ter, 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando, al raggiungimento della minore età, la procedura di riconoscimento per la protezione non si sia ancora conclusa nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età con provvedimento del Tribunale per i minori ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017 n.  47».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati).