stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.0300. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.0300.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Minori stranieri non accompagnati)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge non si applicano ai soggetti che, in qualità di richiedenti asilo o rifugiati, abbiano iniziato in età minore un percorso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 142 del 2015 e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.
  2. All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142, è aggiunto il seguente comma:
  7-quinquies. I comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni.