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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.69. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.69.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.