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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.51.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

  Conseguentemente, dopo il capoverso Art. 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.
(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

  1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

ident. 1.49.