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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con i seguenti:
   3) alla lettera e) del comma 8.2 dell'articolo 5, le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
   3-bis) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
   3-ter) Gli articoli 18, 18-bis, 20, 20-bis sono abrogati;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    
sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente:
   c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
     sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:
   d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
     sostituire la lettera l) del comma 1 con la seguente:
   l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate;
     sostituire la lettera m) del comma 1 con la seguente:
   m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari;» sono abrogate;
     sostituire il numero 1) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
   1) al comma 5, le parole: «per motivi umanitari» sono abrogate;
     sostituire il numero 2) della lettera p) del comma 1 con il seguente:
   2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole: «o per motivi umanitari» sono abrogate;
   al comma 3, lettera a) sopprimere il numero 3).
   all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera a).