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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 030.01. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
030.01.

  All'articolo 30, premettere il seguente:

Art. 030.

  1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al periodo precedente definiscono altresì l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, da possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
  2. La tutela dei nuclei familiari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tale fine:
   a) è istituita una cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei rappresentanti degli enti locali, si provvede anche a una ricognizione dei beni immobili privati e delle pubbliche amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tenere conto anche delle necessarie risorse finanziarie;
   b) entro sei mesi i prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.