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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35-quater.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
35-quater.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.
(Potenziamento delle iniziative per la prevenzione delle dipendenze)

  1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate a all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze.
  2. Nell'ambito del sito internet istituzionale dei Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi presenti sul territorio.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.