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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29-bis.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
29-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

  1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma numero 2-bis le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
  2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
  3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:
  «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61» .

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.