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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.300. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.300.

  All'articolo 12, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».