stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
10.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
   b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis».
    2) al comma 4, primo periodo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite, dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)».