Al comma 1133, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
a) dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.
È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».
Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.