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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.282. in Assemblea riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2018  [ apri ]
1.282.

  Sostituire il comma 722 con il seguente:
  722. All'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la lettera:
   f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
   b) al comma 6 dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,»;