Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:
682-bis. Le disposizioni di cui al comma 682, relative alla durata quindicennale delle concessioni, si applicano anche alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite in concessione dalle società sportive riconosciute dal CONI.
Conseguentemente al comma 1116 ridurre di 10 milioni di euro in ragione d'anno gli importi ivi previsti.