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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2018  [ apri ]
1.57.

  Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione al personale di ruolo del Corpo medesimo e per l'estensione ai familiari superstiti, in caso di decesso del personale volontario, delle forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa annua di euro 5.200.000 per l'anno 2019 e di euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente: 421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 39.380.452 per l'anno 2019, di euro 11.941.452 per l'anno 2020, di euro 53.493.452 per l'anno 2021, di euro 24.962.452 per l'anno 2022, di euro 24.885.452 per l'anno 2023, di euro 34.605.452 per l'anno 2024, di euro 34.516.452 per l'anno 2025, di euro 29.279.452 per l'anno 2026, di euro 32.591.452 per l'anno 2027 e di euro 53.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.