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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.334. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.334.

  Dopo il comma 1020 aggiungere il seguente:
  1020-bis. 1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.
  4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.
  5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2019: –7.000.000;
   2020: –15.000.000;
   2021: –25.000.000.