Dopo il comma 1020, aggiungere i seguenti:
1020-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
1020-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 1020-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, al comma 1116 sostituire le parole: 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11.470 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.470 milioni di euro per l'anno 2020.