Al comma 1138, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sospeso. La sospensione si interpreta nel senso che l'iscritto prosegue gli studi sino al conseguimento del diploma.