Dopo il comma 1129 aggiungere i seguenti:
1129-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale del settore ricerca assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1o gennaio 2019 INAIL assume a tempo indeterminato, previo il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso INAIL alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1129-ter. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 533-bis, è riconosciuto a INAIL un contributo pari a 27.500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui comma 255.