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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.278. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.278.

  Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequati va e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 882 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire le parole: nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo con le seguenti: nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.