Al comma 647, capoverso articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed in unico grado»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine perentorio del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» con le seguenti: «entro 60 giorni dalla data d'impugnazione del provvedimento di ammissione di ammissione o esclusione di cui al primo periodo».