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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.251. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.251.

  Dopo il comma 991 inserire il seguente:
  991-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificati dal comma 991 della presente legge, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 120 milioni di euro per l'anno 2019.