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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.211. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.211.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 921 con il seguente:
  «921. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 di cui 12 milioni a decorrere dal 2019 finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del fondo, ivi incluso il predetto accantonamento, viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».