Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
«533-bis. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito da: «Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in forma di Accordo collettivo nazionale, prevedono per i medici fiscali, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello previsto dagli Accordi collettivi nazionali già presenti nel SSN, garantiscono i diritti normativi ed economici acquisiti dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, e garantiscono le disposizioni già previste dalla disciplina vigente e dalla attuale normativa in materia di medicina fiscale».»