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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.201. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.201.

  Dopo il comma 275 aggiungere i seguenti:
  275-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
  275-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».