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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.137. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.137.

  Sostituire il comma 492 con i seguenti:
  492. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
   a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
   b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

  492-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 492 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255, primo periodo».