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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.136. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2018  [ apri ]
1.136.

  Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti:
  268-bis. A decorrere dal 1o marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  268-ter. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 15, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.
  268-quater. La misura di cui al comma 268-bis, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.
  268-quinquies. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  268-sexies. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui al presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  268-septies. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 268-quinquies.
  268-octies. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dal presente articolo.
  268-novies. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 268-quaterdecies, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  268-decies. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  268-undecies. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui ai commi da 268-bis a 268-decies si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 268-sexiesdecies dal presente articolo gestita da ANPAL.
  268-duodecies. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  268-terdecies. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  268-quaterdecies. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 268-sexiesdecies è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  268-quinquiesdecies. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 268-quaterdecies, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».
  268-sexiesdecies. A decorrere dal 1o febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  268-septiesdecies. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  268-octiesdecies. I dati di cui al comma 268-sexiesdecies sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  268-noviesdecies. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al comma 268-duovicies.
  268-vicies. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  268-unvicies. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  268-duovicies. Fatta salva la disposizione di cui al comma 268-quaterdecies, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di al comma 268-quater è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  268-tervicies. Il bonus di cui al comma 268-duovicies è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  268-quatervicies. L'importo di cui al comma 268-duovicies è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  268-quinquiesvicies. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 268-duovicies, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.
  268-sexiesvicies. Ai fini di cui al presente articolo e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dal presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  268-septiesvicies. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 268-sexiesvecies nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.
  268-octiesvicies. Il decreto di cui al comma 268-septiesvecies disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.
  268-noviesvicies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni del presente articolo.
  268-tricies. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  268-untricies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  268-duotricies. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 268-sexiesvicies a 268-octiesvicies e al comma 268-tricies, l'ANPAL si avvale della struttura è delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  268-tertricies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 268-bis e successivi discendono oneri pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-sexiesdecies discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-duotricies discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-duovicies discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 con le seguenti: 4.088 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.043 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.305.