Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
491-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole «2.100 euro» e «40.000 euro», rispettivamente con le parole «2.500 euro» e «70.000 euro».
491-ter. Agli oneri di cui al comma 491-bis, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione annuale di cui al comma 255.