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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
9.010.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431» sono sostituite con le seguenti: «la cedolare secca si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno di imposta 2019.