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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
89.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
  1-ter. Il comma 2 non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
  1-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
  1-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi X-bis e X-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze.