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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
89.025.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione)

  1. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le altre autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,»;
   b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  3. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
  «545-bis. I titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni.
  545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. Al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, in casi straordinari, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare il personale di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente comma, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 luglio 1931, n. 733, e della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.
  545-quinquies. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».